Cosa fa
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto.
Furono istituiti col DPR numero 416 del 31 maggio 1974; successivamente subirono varie modifiche.
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza.
La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe, interclasse, intersezione), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Nel nostro Istituto sono attivi il Consiglio d’Istituto (con la Giunta esecutiva), i Consigli di interclasse (nella Scuola primaria) ed i Consigli di classe (nella scuola secondaria), che prevedono anche la presenza dei genitori; l’Intersezione (Scuola dell’Infanzia); inoltre vi è il Collegio dei docenti, che è invece riservato unicamente a tale componente. Il Dirigente scolastico (o suo delegato) presiede tutti gli organi collegiali dell’Istituto.
Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate.
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale.
Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni
In particolare, ricordiamo che i Rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe ed Interclasse vengono eletti, o riconfermati, una volta l’anno (le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno). I Rappresentanti del Consiglio d’Istituto invece vengono eletti ogni tre anni.
Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (per i genitori, non avere più figli iscritti) nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto. In caso di decadenza di un rappresentante (per perdita dei requisiti o dimissioni) il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti.
Organizzazione e contatti
Dipende da
Contatti
- Telefono: +39 031426265
- Email: coic817001@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): coic817001@pec.istruzione.it
Ulteriori informazioni
Normativa
Gli Organi Collegiali furono istituiti col DPR numero 416 del 31 maggio 1974; successivamente subirono varie modifiche. La normativa più recente è il DL numero 297 del 16 aprile 1994.
la normativa ai seguenti link:
Inoltre, per informazioni generali è possibile consultare: